[1]IN VIGORE, DURATA E SCADENZA

  • 1)Il presente Accordo entrera' in vigore a decorrere dall'ultima data nella quale una delle due Parti contraenti avra' notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle sue rispettive procedure di legge.
  • 2)Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di legge di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e sara' tacitamente rinnovato per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo denunci mediante preavviso per iscritto, un anno prima di qualsiasi data di scadenza.
  • 3)In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, come previsto nel presente Articolo 11, le disposizioni degli articoli da 1 a 1) rimarranno in vigore per altri cinque anni dopo le date summenzionate. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. (*) Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in tre copie originali in lingua inglese, ciascuna in lingua inglese, italiana e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese sara' considerato come testo di riferimento. (*)

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Romania

[3](*) LEGGASI: Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in due esemplari originali in lingua inglese.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;704~accordo-art11 · fonte del testo