Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art15 · fonte del testo