Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica, non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la loro attivita' di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso e' applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

Testo vigente dal 27 maggio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;206~art10 · fonte del testo