[1]Articolo (29)

[2]Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate con l'accordo di entrambe le Parti e dette modifiche o integrazioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo (28) dello stesso.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art29 · fonte del testo