Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali, soprattutto in materia di investimenti, commercio, trasferimento di tecnologie e finanziamenti. Particolare attenzione verra' dedicata ai seguenti settori della cooperazione economica: industria, agricoltura, pesca, energia, turismo, trasporti, telecomunicazioni e informatica, industria mineraria e servizi. Verra' approfondita la cooperazione nel settore industriale, ponendo inizialmente enfasi sui seguenti campi, senza peraltro ulteriori esclusioni: siderurgia, metalmeccanica e macchinari per l'automazione dei processi produttivi, automobili e parti di ricambio petrolchimica,legname e mobili, marmo, abbigliamento e tessili, pellami, calzature e accessori, agroalimentare e ceramica.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art6 · fonte del testo