fini di una cooperazione politica, le Parti decidono di svolgere le seguenti attivita': - incontri fra Capi di Stato e di Governo allo scopo di rafforzare il dialogo tra i due Paesi; - consultazioni politiche ad alto livello, al fine di armonizzare le posizioni di entrambi i Paesi in materia di difesa e di promozione dei loro legittimi interessi; - riunioni di funzionari dei rispettivi Dicasteri degli Esteri, sia nell'ambito dei meccanismi bilaterali che dei fori multilaterali; - analisi dei principali problemi bilaterali e internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento, fra gli altri temi, al dialogo politico tra la Comunita' Europea e l'America Latina, conformemente alle disposizioni stabilite nella "Dichiarazione di Roma" del 20 dicembre 1990; - ricerca di soluzioni negoziate e durevoli per i conflitti regionali che interessano entrambe le Parti.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art5 · fonte del testo