• 1)Le persone di cui all'articolo 1 del presente Accordo che, private dei requisiti per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 non poterono effettuare per il periodo dal 1 giugno 1945 al 31 dicembre 1948 il versamento di contributi volontari nell'assicurazione generale obbligatoria italiana, possono ottenere, a domanda, di versare i predetti contributi nella misura della prima classe di contribuzione vigente al momento della domanda.
  • 2)Il paragrafo 1 e' altresi' applicabile ai superstiti delle persone, ivi contemplate, decedute prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art7 · fonte del testo