I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti. Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e superstiti.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;283~art5 · fonte del testo