Il competente ente italiano prendera' in considerazione, con effetto retroattivo e in base alla legislazione italiana, i casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 che non siano stati definiti a tale data per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo del 21 ottobre 1939.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art3 · fonte del testo