disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di collettivita' locali esistenti sul territorio di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascun Stato contraente puo', all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare le categorie di collettivita' territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203~convenzione-art15 · fonte del testo