Articolo l4 Gli impegni sottoscritti successivamente dalle Parti alla Convenzione, in conformita' con l'articolo 1, paragrafo 2, saranno considerati come essendo parte integrante della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione della Parte che effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203~convenzione-art14 · fonte del testo