Le richieste di autorizzazione corredate dai progetti di coproduzione devono essere depositate prima dell'inizio delle riprese dei film con tutta la documentazione richiesta dalle autorita' competenti delle due Parti. Tutti i contratti conclusi tra i produttori delle due Parti in conformita' alle disposizioni del presente accordo hanno validita' unicamente dopo autorizzazione delle stesse autorita'. Lo scambio delle autorizzazioni e' fatto da: Per la Repubblica italiana: Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali Dipartimento dello Spettacolo Via della Ferratella in Laterano 51 00184 ROMA Per la Comunita' francese del Belgio: Centre du Cinema e de l'Audiovisuel 44 boulevard Leopold II 1080 BRUXELLES

Testo vigente dal 5 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art9 · fonte del testo