[1]presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. La denuncia non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo sorti anteriormente alla data della stessa. Fatto a Roma, il 26 Aprile 1989 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e araba ambedue i testi facenti ugualmente fede, con traduzione francese come testo di riferimento e del pari facente fede tra le parti.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;202~accordo-art18 · fonte del testo