[1]presente accordo ha la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore. Ciascuna parte contraente, volendo far cessare gli effetti dell'accordo, dovra' darne preavviso scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo e l'accordo terminera' di far valere i suoi effetti al termine di tre anni. Se non verra' data disdetta, l'accordo sara rinnovato tacitamente per successivi periodi di tre anni, a meno che non sia data disdetta scritta da una delle due parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di tre anni. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, firmano il presente accordo.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Cuba

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;81~accordo-art11 · fonte del testo