di statistiche Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente riforniranno le Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a richiesta, di statistiche periodiche o altre informazioni analoghe concernenti il traffico svolto sui servizi convenuti dalle aerolinee rispettivamente designate.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art17 · fonte del testo