[1]Articolo XII

[2]Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione nel campo della ricerca e degli scavi archeologici, l'attivita' delle missioni archeologiche, nonche' la conservazione e il restauro dei monumenti storici, delle opere d'arte ed altri documenti, in conformita' alla rispettiva legislazione vigente.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artxii · fonte del testo