[1]Articolo X

[2]1. Le Parti Contraenti favoriranno e appoggeranno, tramite i competenti organismi dei rispettivi Paesi, la traduzione di opere in ogni campo e genere dell'altra Parte, in particolare quelle di autori classici o di elevato valore e prestigio letterario scientifico e culturale. 2. La scelta di tali opere la cui traduzione sia di riconosciuto interesse comune, sara' fatta tramite le istituzioni culturali di cui all'Articolo II del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artx · fonte del testo