PERSONALE DELLE POSTE Art. 20 Le disposizioni degli articoli 11-15 della presente Convenzione si applicano ugualmente al personale delle Poste addetto al servizio postale ferroviario sul territorio dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art20 · fonte del testo