STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO Art. 11 1. Il personale ferroviario che svolge le operazioni ed i lavori ai sensi di questa Convenzione sul territorio dell'altro Stato contraente e' sottoposto alle norme giuridiche di tale Stato, ivi comprese quelle derivanti da tratti internazionali. 2. Per il personale, di cui al punto 1 del presente articolo, che commetta atti di indisciplina o mancanze relative ai doveri attinenti alla prestazione lavorativa sul territorio dell'altro Stato contraente, si applicheranno esclusivamente le norme disciplinari della rete di appartenenza. 3. Il personale ferroviario dello Stato limitrofo impiegato nello Stato di domicilio e' sottoposto all'obbligo di pagare al proprio Stato l'imposta sul reddito per i compensi e le remunerazioni versategli dallo Stato di domicilio o dalla rete proprietaria. 4. La rete ferroviaria dello Stato di domicilio e' tenuta a comunicare alla rete limitrofa tutti gli atti punibili commessi dal personale della rete limitrofa nello Stato di domicilio.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art11 · fonte del testo