[1]Ricevibilita'

[2]1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

  • a)la comunicazione e' anonima;
  • b)la comunicazione non e' presentata per iscritto;
  • c)la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;
  • d)la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o e' stata o e' esaminata in virtu' di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione;
  • e)non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso e' irragionevolmente lungo o e' improbabile che apporti un'effettiva riparazione;
  • f)la comunicazione e' manifestamente infondata o e' insufficientemente motivata;
  • g)i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data;
  • h)la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199~protocollo-art7 · fonte del testo