[1]Ammissibilita'

[2]1. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione senza aver accertato che siano stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi. 2. Il Comitato dichiara inammissibile una comunicazione quando: (a) non e' stata presentata entro i dodici mesi successivi all'esaurimento dei ricorsi interni, salvo nel caso in cui l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine; (b) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte coinvolto, a meno che quei fatti persistano dopo quella data; (c) riguarda una questione che e' stata gia' esaminata dal Comitato o e' stata ovvero e' in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento; (d) e' incompatibile con le disposizioni del Patto; (e) e' manifestamente infondata o insufficientemente motivata o basata esclusivamente su informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione; (f) costituisce un abuso del diritto a presentare una comunicazione; (g) e' anonima o non e' presentata per iscritto.

Testo vigente dal 25 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152~protocollo-art3 · fonte del testo