GIURIDICHE Le disposizioni del presente Trattato riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, salvo l'articolo 4, anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio di una delle Parti e sono costituite secondo la legge di una di dette Parti.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art5 · fonte del testo