1. E' istituito un Comitato permanente per gli scopi del presente protocollo. 2. Il Comitato e' composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato firmatario e aderente. 3. Le Comunita' europee (Commissione, Corte di giustizia e Segretariato generale del Consiglio) e l'Associazione europea di libero scambio possono partecipare alle riunioni in qualita' di osservatori.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~protocollo-n-2-art3 · fonte del testo