ARTICOLO XIV ((1. Il Consiglio potra' istituire gruppi di lavoro ad hoc, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessita', per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le Parti. Il Consiglio ed i Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture gia' esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio italo- brasiliana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre). 2. In particolare il Consiglio istituira' un Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Finanziaria, presieduto per parte italiana dal Ministro del Tesoro e per parte brasiliana dal Ministro delle Finanze, o da rappresentanti da loro delegati, ed un Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Economica ed Industriale, presieduto per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e per parte brasiliana dal Ministro dell'Industria, Commercio e Turismo, o da rappresentanti da loro delegati.))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artxiv · fonte del testo