ARTICOLO XIII ((1. Le due Parti istituiranno un Consiglio Italo-Brasiliano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria ed allo Sviluppo. Il Consiglio, sotto la presidenza dei rispettivi Ministri degli Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunira' possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la necessita'. 2. Esso avra', in particolare, il compito di indicare le priorita' da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due Paesi. 3. Una volta che il Consiglio sara' istituito, esso provvedera' a definire un proprio regolamento di funzionamento.))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artxiii · fonte del testo