[1]Membri dell'Assemblea

[2]I Soci di una Parte contraente possono essere rappresentati in seno all'Assemblea da un numero massimo di due delegati che rappresentano tutti i Soci di detta Parte contraente. La nomina e la revoca dei delegati in seno all'Assemblea avviene con il consenso di tutti i Soci di ogni Parte contraente. I Soci di ciascuna Parte contraente notificano al Presidente dell'Assemblea, tempestivamente e mediante comunicazione scritta, qualsiasi nomina o revoca dei propri delegati in seno all'Assemblea.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art8 · fonte del testo