[1]Riunioni dell'Assemblea

[2](1) L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno. (2) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea. (3) L'Assemblea viene altresi' convocata quando lo richiedono almeno due Soci di Parti contraenti diverse. L'Assemblea puo' inoltre essere convocata in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta lo richieda l'interesse della Societa'.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art10 · fonte del testo