[1]Proprieta' intellettuale

[2](1) Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine "proprieta' intellettuale" e' inteso ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale del 14 luglio 1967. (2) Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprieta' intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunita' europea e le Parti contraenti non appartenenti all'UE.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~allegato-art10 · fonte del testo