Parti intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile il regime dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte a scopi di lavoro, culturali, turistici e privati. Esse si impegnano ad assicurare le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche, consolari e di altre rappresentanze ufficiali dell'altra Parte.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art20 · fonte del testo