Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare, anche attraverso periodiche consultazioni. Esse intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte Contraente per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;14~trattato-art15 · fonte del testo