Parti ritengono importante promuovere contatti e scambi nel campo militare. In tale quadro, esse prevedono l'effettuazione di visite di delegazioni militari, anche ad alto livello, e lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art10 · fonte del testo