Parti perseguiranno l'obiettivo di ampliare i contatti tra le istituzioni ed enti interessati al fine di incrementare gli scambi della produzione libraria, delle pubblicazioni, dei programmi radiotelevisivi e di ogni altro mezzo di informazione su base commerciale e non commerciale. Le Parti favoriranno la conclusione di accordi sulla cooperazione nel campo dell'informazione, anche al fine della formazione dei quadri, tra gli enti competenti, le associazioni e organizzazioni commerciali dei due Paesi. Le Parti favoriranno gli scambi ed i progetti congiunti nel settore dei mezzi di comunicazione di massa nonche' l'organizzazione di mostre e la partecipazione alle fiere librarie internazionali, realizzate sul loro territorio.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art23 · fonte del testo