[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in vigore per dieci anni con effetto dal 1 gennaio 1971, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTO nella Citta' del Vaticano, in duplice originale, il nove agosto millenovecentosettantuno. Per la Repubblica italiana Gian Franco POMPEI

[4]Per la Stato della Citta del Vaticano Giovanni Card. VILLOT

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Testo vigente dal 16 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;196~art9 · fonte del testo