[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in vigore per dieci anni con effetto dal 1 gennaio 1961, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]Fatta nella Citta' del Vaticano, in duplice originale, il 31 luglio 1962.

[4]Per lo Stato della Citta' del Vaticano AMLETO GIOVANNI Card. CICOGNANI

[5]Per la Repubblica italiana BARTOLOMEO MIGONE

[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[7]Il Ministro per gli affari esteri SARAGAT

Testo vigente dal 14 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-26;1141~convenzione-art9 · fonte del testo