1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale e/o regionale. Nella scelta del contesto appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilita' politica e istituzionale e garantendo, se del caso, la coerenza con le altre attivita' in cui sono coinvolti la Comunita' e i partner dell'ASEAN. 2. La Comunita' e l'Indonesia possono decidere, all'occorrenza, di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art7 · fonte del testo