[1]Societa' civile

[2]1. Le Parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della societa' civile organizzata, in particolare degli ambienti accademici, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la societa' civile organizzata e la sua partecipazione concreta al processo. 2. Nel rispetto dei principi democratici, e in conformita' delle leggi e regolamentazioni di ciascuna Parte, la societa' civile organizzata puo':

  • a)partecipare alla definizione delle politiche a livello nazionale;
  • b)essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree che la riguardano, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
  • c)gestire in modo trasparente tutte le risorse finanziarie che le vengono fornite a sostegno delle sue attivita';
  • d)partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione, compreso lo sviluppo delle capacita', nei settori che la riguardano.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art38 · fonte del testo