[1]' civile

[2]1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa' civile organizzata, in particolare le universita', nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo reale con la societa' civile organizzata onde garantirne l'effettiva partecipazione. 2. Fatte salve le disposizioni di legge e le regole amministrative di ciascuna parte, la societa' civile organizzata puo':

  • a)partecipare al processo di definizione delle politiche a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
  • b)essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione;
  • c)ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte, e un sostegno per potenziare la propria capacita' nei settori chiave;
  • d)partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art52 · fonte del testo