Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente piu' avanzati. Esse concordano che un tale sviluppo corrisponde alle caratteristiche di complementarieta' e di interconnessione tra i loro sistemi economici. Le Parti Contraenti favoriranno l'intensificazione dei contatti a tutti i livelli nonche' lo scambio di quadri e di informazioni. Esse favoriranno altresi' lo stabilimento di istituzioni finanziarie e di societa' miste, impegnandosi a creare tutte le condizioni richieste dalla liberta' di investimento nei loro territori. Le Parti Contraenti coopereranno per favorire l'aumento della partecipazione del capitale italiano nell'economia slovacca e del capitale slovacco nell'economia italiana. Esse stimoleranno la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie. Ciascuna Parte assicurera' la piena utilizzazione degli interventi finanziari dell'altra Parte per investimenti nel proprio territorio. Le Parti Contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali. Esse avvieranno in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo per la realizzazione di iniziative di interesse comune, a livello bilaterale, multilaterale e regionale, con particolare riferimento ai progetti individuati nell'ambito dell'"Iniziativa europea".

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art12 · fonte del testo