[1]- Regimi costituzionali federali o non unitari

[2]Riconoscendo che gli accordi internazionali vincolano le Parti in modo uguale, indipendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti aventi un regime costituzionale federale o non unitario: (a) per quel che riguarda le disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali; (b) per quel che riguarda le disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza di ciascuna delle unita' costitutive, quali Stati, Contee, Province o Cantoni, che non sono, in base al regime costituzionale della Federazione, tenuti a pendere misure legislative, il Governo federale informa, se necessario, le autorita' competenti delle unita' costituenti, quali Stati, Contee, Province o Cantoni, con la sua raccomandazione per l'adozione.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art30 · fonte del testo