Le seguenti disposizioni si applicheranno agli Stati parti della presente Convenzione aventi un sistema costituzionale federale o non unitario:

  • a)per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attivita' legislativa del potere legislativo centrale o federale, gli impegni del governo centrale o federale saranno gli stessi degli Stati parti, che non sono Stati federali;
  • b)per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'attivita' legislativa di ciascuno degli Stati, Paesi, Province o Cantoni che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione ad adottare misure legislative, il Governo Federale informera' di dette disposizioni le autorita' competenti degli Stati, Paesi, Province o Cantoni con la propria raccomandazione per la loro adozione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art34 · fonte del testo