professionale 1 Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati - di giorno mediante corpi galleggianti, di cui una meta' e' rossa e l'altra meta' e' bianca; - di notte mediante fanali a luce bianca. 2 In prossimita' delle entrate dei porti e delle strettoie, nonche' sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimita' dei relativi pontili d'approdo la posa di reti, di nasse e di altri attrezzi per la pesca e' consentita solo se non intralciano la navigazione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art66 · fonte del testo