ai porti e agli imbarcatoi 1 Gli accessi ai porti aperti al traffico generale sono segnalati di notte e in caso di visibilita' ridotta, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un fanale a luce verde, su quello di sinistra mediante un fanale a luce rossa. E' consentito di collocare un fanale supplementare di direzione a luce gialla. 2 Gli scali d'attracco di battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di visibilita' ridotta mediante uno o piu fanali a luce rossa. Inoltre puo' essere collocato un fanale di direzione a luce gialla. 3 Previo accordo con l'autorita' competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, possono essere segnalati nello stesso modo. 4 I fanali menzionati ai punti 1 e 2 possono essere a luce intermittente.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art39 · fonte del testo