1 Il luogo di stazionamento dei natanti dev'essere scelto in maniera da non ostacolare la navigazione. 2 I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto anche conto del moto ondoso provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua. 3 L'ancoraggio e' vietato in prossimita' delle reti e degli attrezzi della pesca professionale segnalati come tali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art60 · fonte del testo