dettagliate delle fonti, dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzate per la raccolta e la compilazione delle statistiche ai sensi della presente Convenzione, debbono essere:

  • a)elaborate e aggiornate al fine di rispecchiare mutamenti significativi;
  • b)comunicate all'Ufficio Internazionale del Lavoro non appena possibile;
  • c)pubblicate dall'ente nazionale competente.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189~convenzioni-art6 · fonte del testo