essere compilate statistiche sul costo della mano d'opera per i settori di rilievo dell'attivita' economica. Dette statistiche debbono, ove possibile, essere compatibili con i dati sull'impiego e la durata del lavoro (ore effettivamente lavorate o ore retribuite) relativi allo stesso settore.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189~convenzioni-art11 · fonte del testo