Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale Le Autorita' doganali si trasmetteranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per la corretta applicazione della Legislazione Doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale. Queste informazioni possono riguardare:

  • a)le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia comprovata;
  • b)nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni doganali;
  • c)le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;
  • d)le persone note per aver commesso o sospettate di aver commesso infrazioni doganali;
  • e)i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte;
  • f)qualsiasi altra informazione ritenuta utile per l'Autorita' Doganale ai fini della corretta applicazione della Legislazione Doganale.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art6 · fonte del testo