• 1)Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
  • 2)Ogni Stato contraente puo' denunciare il presente Accordo. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altro Stato contraente. Fatto in doppio esemplare a Berlino il 10 luglio 1984 ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art31 · fonte del testo