[1]1. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo nel piu' breve tempo possibile a Bonn. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica. 3. Ognuno degli Stati contraenti puo' in ogni momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta all'altro Stato contraente. La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo la notifica.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto alla presente Convenzione la loro firma ed il sigillo.

[3]FATTO in Roma il 7 giugno 1969 in quattro esemplari, di cui due nella lingua italiana e due nella lingua tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per la Repubblica Federale di Germania Rolf LAHR - Erwin SAAGE

[5]Per la Repubblica italiana Adolfo MARESCA

Testo vigente dal 11 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176~art8 · fonte del testo