1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art95 · fonte del testo