[1]accordi

[2]1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono Stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Algeria; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare a Comunita'. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall'articolo 41 del protocollo n. 6 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~protocollo-7-art14 · fonte del testo